La società anonima è, insieme alla Sagl, la società di capitali più diffusa in Svizzera – scelta da start-up con investitori, PMI in crescita e gruppi internazionali che vi costituiscono una filiale. Questa guida illustra i requisiti di legge per costituire una SA, la procedura passo dopo passo, i documenti necessari, la durata e le voci di costo.
L’essenziale in breve
- Capitale azionario di almeno CHF 100’000, di cui almeno il 20 % e almeno CHF 50’000 liberati (art. 621 e 632 CO).
- Basta una persona: il fondatore o la fondatrice può essere una singola persona fisica o giuridica (art. 625 CO).
- Almeno una persona autorizzata a rappresentare la società deve essere domiciliata in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO).
- Statuto e atto costitutivo richiedono un atto pubblico; la SA nasce con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 629 e 643 CO).
- Con un processo digitale la costituzione è possibile senza presenza personale dal notaio.
A chi si addice la SA
La SA è una società di capitali con personalità giuridica propria: risponde dei debiti con il patrimonio sociale, gli azionisti rischiano solo il loro conferimento. Rispetto alla Sagl offre tre vantaggi che possono giustificare il capitale più elevato: gli azionisti non sono pubblicati nel registro di commercio, le azioni si trasferiscono più facilmente e gli investitori conoscono la struttura. È adatta a imprese con piani di partecipazione o finanziamento, a strutture di gruppo e ad attività in cui la forma SA ispira fiducia.
Chi parte con poco capitale, da solo o in due e senza investitori, trova spesso più semplice la Sagl – il confronto SA vs Sagl illustra le differenze. Una Sagl può essere trasformata in seguito in SA secondo la legge sulla fusione.
Requisiti per costituire una SA
Capitale azionario
Il capitale azionario ammonta almeno a CHF 100’000 (art. 621 cpv. 1 CO). Alla costituzione deve essere liberato almeno il 20 % del valore nominale di ogni azione, complessivamente però almeno CHF 50’000 (art. 632 CO) – il resto può essere richiamato in seguito. Dalla revisione del diritto della società anonima del 2023 il capitale può essere espresso anche in euro, dollari statunitensi, sterline o yen, se questa valuta è essenziale per l’attività (art. 621 cpv. 2 CO).
Il conferimento viene versato prima della costituzione su un conto di deposito del capitale presso una banca in Svizzera (art. 633 CO). La banca attesta il versamento e dopo l’iscrizione nel registro di commercio mette il capitale a disposizione della società. Sono possibili anche conferimenti in natura (macchinari, beni immateriali, una ditta individuale esistente) – servono allora un contratto di conferimento in natura, una relazione sulla costituzione e un’attestazione di verifica di un revisore abilitato (art. 634, 635 e 635a CO).
Fondatrici e fondatori
Una SA può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche (art. 625 CO). Nazionalità e domicilio degli azionisti non contano; una persona all’estero può detenere il 100 % delle azioni.
Consiglio d’amministrazione e requisito del domicilio
Il consiglio d’amministrazione è composto da uno o più membri (art. 707 CO). La società deve poter essere rappresentata da almeno una persona domiciliata in Svizzera – un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore con firma individuale, oppure due persone con firma collettiva (art. 718 cpv. 4 CO). I fondatori internazionali pianificano questa persona per tempo.
Ditta, sede e scopo
La ditta si sceglie liberamente, ma deve distinguersi chiaramente da tutte quelle iscritte nel registro di commercio e contenere la forma giuridica (art. 950 e 951 CO); conviene una verifica preliminare nell’indice centrale delle ditte Zefix. La sede è il Comune del domicilio legale – locali propri, coworking o indirizzo di domiciliazione con dichiarazione di domicilio. Lo scopo descrive l’attività e viene pubblicato nel registro di commercio.
Ufficio di revisione
La revisione ordinaria è obbligatoria se la società supera due dei tre valori seguenti: somma di bilancio CHF 20 mio, cifra d’affari CHF 40 mio, 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua (art. 727 CO). Le società più piccole sono soggette alla revisione limitata – e vi possono rinunciare con il consenso di tutti gli azionisti se non hanno più di dieci posti a tempo pieno in media annua (opting-out, art. 727a cpv. 2 CO). La maggior parte delle nuove SA sceglie l’opting-out già alla costituzione.
Tipo di azioni
Dal 2019 le azioni al portatore sono ammesse solo per società quotate o come titoli contabili (art. 622 cpv. 1bis CO). Le nuove SA emettono quindi azioni nominative. La società tiene un libro delle azioni (art. 686 CO) e un elenco degli aventi diritto economico (art. 697l CO) – dal 1° ottobre 2026 gli aventi diritto economico vanno inoltre notificati al registro della trasparenza.
Procedura: costituire una SA in 7 passi
1. Definire forma giuridica e dati chiave
Ditta, sede, scopo, ammontare del capitale azionario, numero e valore nominale delle azioni (valore nominale superiore a zero, art. 622 cpv. 4 CO), composizione del consiglio d’amministrazione, diritti di firma, ufficio di revisione od opting-out.
2. Redigere statuto e documenti di costituzione
Lo statuto contiene almeno ditta e sede, scopo, ammontare del capitale azionario e dei conferimenti nonché numero, valore nominale e specie delle azioni (art. 626 CO). Si aggiungono l’atto costitutivo, le dichiarazioni di accettazione, la dichiarazione di domicilio e le dichiarazioni Stampa e Lex Koller (vedi documenti).
3. Aprire il conto di deposito e versare il capitale
La banca apre un conto bloccato intestato alla «SA in costituzione». Dopo il versamento rilascia l’attestazione di deposito, che viene presentata al notaio e al registro di commercio. Con Hoop il conto presso UBS o YAPEAL si apre direttamente dal processo di costituzione; è possibile anche qualsiasi altra banca svizzera.
4. Atto pubblico
Nell’atto costitutivo pubblico i fondatori dichiarano di costituire una SA, stabiliscono lo statuto e nominano gli organi (art. 629 CO). L’atto è rogato da un pubblico ufficiale – classicamente con appuntamento personale; in una costituzione digitale è possibile senza presenza personale, poiché fondatrici e fondatori possono farsi rappresentare.
5. Notificazione al registro di commercio
La notificazione viene inoltrata, con atto costitutivo, statuto, attestazione di deposito e dichiarazioni di accettazione e di domicilio, all’ufficio del registro di commercio del Cantone di sede (art. 640 CO). La panoramica degli uffici del registro di commercio indica quello competente. L’ufficio verifica gli atti sotto il profilo formale e iscrive la società.
6. Iscrizione, IDI e pubblicazione
Con l’iscrizione la SA acquisisce la personalità giuridica (art. 643 CO). Riceve il numero d’identificazione delle imprese (IDI); l’iscrizione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). La banca libera il capitale.
7. Dopo la costituzione
Tenere il libro delle azioni e l’elenco degli aventi diritto economico (idealmente in digitale), affiliarsi a una cassa di compensazione AVS come datore di lavoro, iscriversi all’IVA da CHF 100’000 di cifra d’affari (o volontariamente), assicurazione infortuni e previdenza professionale per i dipendenti, impostare la contabilità – e dal 1° ottobre 2026 la notifica al registro della trasparenza.
Di quali documenti avete bisogno?
- Statuto (art. 626 CO)
- Atto costitutivo pubblico (art. 629 CO)
- Attestazione di deposito della banca (art. 633 CO) – per conferimenti in natura anche contratto di conferimento, relazione sulla costituzione e attestazione di verifica
- Dichiarazioni di accettazione del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di revisione, oppure dichiarazione di opting-out
- Dichiarazione di domicilio se la società non dispone di locali propri presso la sede
- Dichiarazione Stampa (nessun conferimento in natura, compensazione o vantaggio particolare non dichiarato) e dichiarazione Lex Koller (nessun acquisto di fondi da parte di persone all’estero)
- Notificazione al registro di commercio, firmata dai membri del consiglio d’amministrazione
- Copie dei documenti d’identità delle persone coinvolte per identificazione e firma
Un processo di costituzione digitale genera questi documenti a partire dai dati inseriti una sola volta e li fa firmare con firma elettronica qualificata – il coordinamento tra banca, notaio e registro di commercio non ricade più sui fondatori.
Quanto dura la costituzione di una SA?
Per la via classica passano di solito da due a quattro settimane tra il primo appuntamento dal notaio e l’iscrizione: coordinare gli appuntamenti, aprire il conto, corrispondenza tra le parti. Con un processo interamente digitale tutti i passi fino alla notificazione si sbrigano in un giorno – la costituzione di società con Hoop è pensata per ore invece che giorni. L’iscrizione vera e propria è poi effettuata dall’ufficio del registro di commercio; la rapidità dipende dal Cantone e dalla completezza della documentazione.
Di cosa si compongono i costi
La costituzione di una SA comporta quattro tipi di costi – sia con la procedura classica sia con quella digitale:
- Capitale azionario – non una spesa in senso stretto, ma capitale vincolato: almeno CHF 50’000 sono liberati alla costituzione e restano a disposizione della società dopo l’iscrizione.
- Atto pubblico – l’onorario del pubblico ufficiale segue la tariffa notarile cantonale e l’entità (statuto standard o regole individuali, conferimenti in natura).
- Tassa del registro di commercio – stabilita dal diritto federale nell’ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, secondo l’entità dell’iscrizione; si aggiunge la pubblicazione nel FUSC.
- Banca e fornitori – spese del conto di deposito, se del caso domiciliazione, fiduciaria o consulenza legale.
La tassa d’emissione della Confederazione è dovuta solo se il capitale supera CHF 1 mio (franchigia).
Check-list costituzione di una SA
- Ditta verificata in Zefix, forma giuridica nel nome
- Comune di sede e domicilio chiariti (dichiarazione di domicilio se necessaria)
- Capitale azionario, numero e valore nominale delle azioni definiti; liberazione di almeno il 20 % / CHF 50’000
- Consiglio d’amministrazione designato; almeno una persona con diritto di firma domiciliata in Svizzera
- Ufficio di revisione eletto od opting-out deciso (tutti gli azionisti, al massimo dieci posti a tempo pieno)
- Conto di deposito aperto, versamento attestato
- Statuto, atto costitutivo, dichiarazioni di accettazione e di domicilio, dichiarazioni Stampa e Lex Koller redatti
- Atto pubblico rogato, notificazione al registro di commercio inoltrata
- Dopo l’iscrizione: libro delle azioni, elenco aventi diritto economico, AVS, IVA, assicurazioni, registro della trasparenza
Costituire una SA in digitale con Hoop
Con Hoop inserite ditta, persone e capitale in un processo guidato. L’applicazione verifica la ditta, redige lo statuto e tutti i documenti di costituzione, apre il conto di deposito presso UBS o YAPEAL direttamente dal processo (oppure usate la vostra banca), organizza l’atto pubblico senza presenza personale e inoltra la notificazione all’ufficio del registro di commercio competente. Identificazione e firma avvengono in digitale con firma elettronica qualificata. Dopo l’iscrizione tenete il libro delle azioni e l’elenco degli aventi diritto economico direttamente in Hoop – e da ottobre 2026 notificate al registro della trasparenza. Tutti i dettagli: costituzione di società con Hoop.
Domande frequenti sulla costituzione di una SA
Di quanto capitale ho bisogno per una SA?
Almeno CHF 100’000 di capitale azionario, di cui alla costituzione almeno il 20 % e almeno CHF 50’000 liberati (art. 621 e 632 CO). La parte non liberata può essere richiamata in seguito dal consiglio d’amministrazione.
Posso costituire una SA da solo?
Sì. Dal 2008 basta una sola persona fisica o giuridica (art. 625 CO), che può essere anche l’unico membro del consiglio d’amministrazione.
Devo essere domiciliato in Svizzera per costituire una SA?
Non come azionista. La società deve però poter essere rappresentata da almeno una persona domiciliata in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO) – un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore.
Devo recarmi personalmente dal notaio?
La costituzione richiede un atto pubblico, che è però possibile senza presenza personale se i fondatori si fanno rappresentare. In una costituzione digitale con Hoop ciò fa parte del processo.
Ho bisogno di un ufficio di revisione?
Solo in caso di revisione ordinaria obbligatoria o se non rinunciate alla revisione limitata. Con al massimo dieci posti a tempo pieno e il consenso di tutti gli azionisti è possibile l’opting-out (art. 727a cpv. 2 CO).
Quanto tempo ci vuole perché la SA sia iscritta?
Tutti i passi fino alla notificazione si sbrigano in digitale in un giorno. L’iscrizione è effettuata dall’ufficio del registro di commercio – secondo il Cantone e la completezza della documentazione, in pochi giorni lavorativi.
Qual è la differenza tra SA e Sagl?
La Sagl richiede CHF 20’000 di capitale sociale, la SA CHF 100’000; i soci di una Sagl sono pubblicati nel registro di commercio, gli azionisti di una SA no; le azioni si trasferiscono più facilmente delle quote sociali. Dettagli nel confronto SA vs Sagl.
Chi risponde dei debiti di una SA?
Dei debiti risponde soltanto il patrimonio sociale (art. 620 cpv. 1 CO). Gli azionisti non rispondono personalmente; i membri del consiglio d’amministrazione possono essere chiamati a rispondere in caso di violazione dei loro doveri (art. 754 CO).
Come continuare con Hoop
Costituite la vostra Sagl, SA o ditta individuale direttamente online – con identificazione digitale, firma qualificata e inoltro all’ufficio del registro di commercio competente.
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Questo articolo non costituisce una consulenza legale e non ha pretese di completezza o accuratezza. Hoop non si assume responsabilità in merito al suo contenuto ed esclude qualsiasi garanzia nella misura consentita dalla legge. Se necessario, si consiglia la consulenza legale.
