La ditta individuale è una forma giuridica scelta da molti imprenditori, soprattutto nella fase di avvio, per la sua flessibilità e l’assenza di particolari formalità di costituzione e gestione. Dal punto di vista giuridico, questa forma è adatta a piccole attività commerciali gestite da un’unica persona fisica.
Una ditta individuale consiste in un’attività commerciale svolta da una sola persona fisica. Il titolare di una ditta individuale è sempre e solo una persona fisica, che non può formalmente coinvolgere più persone come soci. Questa forma giuridica non ha personalità giuridica propria. Ciò significa che non esiste alcuna distinzione giuridica tra la ditta individuale e il suo titolare. È sempre il titolare, cioè la persona fisica, a esercitare i diritti e gli obblighi relativi alla sua azienda. Non avendo personalità giuridica, il patrimonio della ditta individuale si fonde con quello del titolare, che è una persona fisica: il titolare è quindi personalmente e illimitatamente responsabile dei debiti e degli obblighi della ditta individuale, e i creditori della ditta individuale possono quindi agire direttamente contro il titolare. Di conseguenza, quando l’azienda raggiunge una certa dimensione, è spesso consigliabile ricorrere ad altre forme societarie più sicure e tutelate dalla legge.
In linea di principio, la ditta individuale non è soggetta alle disposizioni del diritto societario e i requisiti in termini di burocrazia e formalità sono molto ridotti (niente organi, niente assemblee, ecc.). La costituzione di una ditta individuale non richiede un conferimento di capitale come per una srl. Il titolare gestisce e amministra la ditta individuale in modo indipendente e senza formalità e burocrazia, il che rende la ditta individuale molto flessibile e facile da gestire.
Le modalità di tenuta della contabilità dipendono dal fatturato dell’impresa (art. 957 cpv. 1 e 2 CO). Se quest’ultimo supera i 500’000 franchi, l’obbligo è totale e la ditta individuale deve rispettare le disposizioni specifiche (art. 957a e segg. CO). Al di sotto dei 500’000 franchi, l’impresa deve adempiere a un obbligo ridotto, ossia tenere solo una contabilità delle entrate e delle uscite e una contabilità patrimoniale.
In un’impresa individuale, il titolare dell’azienda viene iscritto nel Registro di commercio al momento della registrazione della società. Allo stesso tempo, i firmatari autorizzati, cioè i dipendenti della ditta individuale che sono autorizzati a firmare, devono essere iscritti nel Registro di Commercio come firmatari autorizzati del titolare.
Dal punto di vista assicurativo, il titolare di una ditta individuale deve avere ben chiaro quali sono le assicurazioni obbligatorie e quali quelle facoltative. Di seguito è riportata una panoramica delle assicurazioni che devono essere prese in considerazione dai lavoratori autonomi.
Assicurazioni di una ditta individuale
Assicurazioni obbligatorie:
- Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)
- Assicurazione per l’invalidità (AI)
- Assicurazione contro la perdita di guadagno (IPG)
- Assegni familiari (AF)
Assicurazioni opzionali:
- Fondo pensione (secondo pilastro)
- Infortuni sul lavoro (LAINF)
- Infortuni non professionali
Assicurazioni che non possono essere stipulate:
- Assicurazione contro la disoccupazione
Questo articolo del blog non costituisce una consulenza legale, è messo a disposizione “così com’è” e non ha alcuna pretesa di completezza o accuratezza. Hoop non fornisce alcuna garanzia o responsabilità in merito al suo contenuto. Essa è esclusa nella misura consentita dalla legge. L’utilizzo avviene a proprio rischio e pericolo. Se necessario, si consiglia la consulenza legale.
Lascia un commento